martedì 15 settembre 2009

QUANDO NOMINARE IL COORDINATORE ALLA SICUREZZA?


Di seguito riporto un promemoria per tutte le persone che sono in procinto di nominare un Coordinatore per la Sicurezza, sia in fase di Progettazione (di seguito CSP) che in fase di Esecuzione dell'opera (di seguito CSE), ma che in seguito all'entrata in vigore del Testo Unico sulla Sicurezza n° 81/08 prima e del Decreto Correttivo n° 106/09 poi, si trovano in seria difficoltà a capire se questa figura sia veramente necessaria.

Innanzitutto bisogna dire che il soggetto che deve nominare i Coordinatori è il Committente, ovvero il
"soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione"

Solo nel caso in cui il Committente abbia deciso di nominare un Responsabile dei Lavori (è necessaria in questo caso una nomina scritta), allora la nomina sarà compito di quest'ultimo. Nessun altro soggetto può nominare i Coordinatori.

In base al Testo Unico aggiornato al Decreto Correttivo, la nomina dei Coordinatori (sia CSP che CSE) è necessaria in tutti i casi in cui nel cantiere siano previste più di 2 imprese ESECUTRICI; pertanto, nel caso di lavori in cui vi sia un'unica impresa esecutrice oppure un'impresa affidataria che subappalta in toto il lavoro ad un'unica impresa esecutrice senza mettere mai fisicamente piede in cantiere i Coordinatori non sono necessari.

Nel caso in cui in fase progettuale venga valutato che per l'esecuzione dei lavori dovranno necessariamente essere presenti in cantiere due o più imprese esecutrici dovranno essere nominati sia il CSP che il CSE.

Il comma 11 dell'art. 90 ci dice che per tutti i lavori PRIVATI non soggetti ad una pratica edilizia (Permesso di Costruire o DIA) e comunque per TUTTI i lavori PRIVATI di importo inferiore ai 100.000 €, non è necessario nominare il CSP. E' sufficiente nominare un CSE prima dell'inizio dei lavori, che dovrà adempiere anche agli obblighi normativi previsti per il CSP (Redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento)

Se invece, sempre in fase progettuale, si era pensato di eseguire i lavori con un'unica impresa ma di fatto in fase di realizzazione l'impresa esecutrice si deve servire di un subappaltatore, ma anche di un semplice nolo a caldo o di una fornitura in opera, allora in questo caso dovrà essere nominato il solo CSE che dovrà redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

Sottolineo che rispetto alla vecchia 494/96 è stato abolito qualsiasi vincolo di dimensione del cantiere (i famosi 200 uomini/giorno), pertanto per capire se i Coordinatori vanno nominati è sufficiente valutare in fase progettuale o comunque preventiva il numero di imprese esecutrici.

Riassumendo:

CANTIERE DI QUALSIASI DIMENSIONE, SIA PUBBLICO CHE PRIVATO, CON 1 IMPRESA ESECUTRICE: NO CSP E NO CSE

CANTIERE PUBBLICO DI QUALSIASI DIMENSIONE CON 2 O PIU IMPRESE ESECUTRICI: SI CSP E SI CSE

CANTIERE PRIVATO NON SOGGETTO AD ALCUNA PRATICA EDILIZIA, QUALSIASI IMPORTO DEI LAVORI, CON 2 O PIU IMPRESE ESECUTRICI: NO CSP E SI CSE (CHE REDIGE IL PSC).

CANTIERE PRIVATO SOGGETTO A PRATICA EDILIZIA CON IMPORTO DEI LAVORI INFERIORE AI 100.000 € CON 2 O PIU IMPRESE ESECUTRICI: NO CSP E SI CSE (CHE REDIGE IL PSC).

CANTIERE PRIVATO SOGGETTO A PRATICA EDILIZIA CON IMPORTO DEI LAVORI SUPERIORE AI 100.000 € CON 2 O PIU IMPRESE ESECUTRICI: SI CSP E SI CSE.

CANTIERE DI UNO QUALSIASI DEI PRECEDENTI CASI CON 1 IMPRESA ESECUTRICE CHE IN CORSO D'OPERA AUMENTA A 2 O PIU IMPRESE ESECUTRICI: NO CSP E SI CSE (CHE REDIGE IL PSC).


Ricordo infine che il CSP ed il CSE possono essere la medesima persona. Anzi, io lo trovo auspicabile in quanto il CSE, che deve attuare le misure contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento, se questo piano lo ha anche scritto riuscirà ad applicarlo in maniera integrale e con un minor costo per il Committente.

INCOMPATIBILITA': il Testo Unico coordinato col D.Lgs. 106/09 esclude dalla possibilità di nomina a CSE in un dato cantiere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. L'esclusione delle figure di cui sopra però decade se vi è coincidenza fra committente e impresa esecutrice. Solo in questo caso (e sottolineo SOLO) il Committente, che è anche Datore di Lavoro, può esso stesso assolvere alle funzioni di Coordinatore (se in possesso dei titoli previsti), ovvero nominare Coordinatore un suo dipendente o il suo RSPP.

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11 commenti:

Unknown ha detto...

Buonasera,mi sento di fare una precisazione: nell'art.90,comma11 si fa un preciso riferimento ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire, per cui non mi sembra corretta la frase "CANTIERE PRIVATO NON SOGGETTO AD ALCUNA PRATICA EDILIZIA, QUALSIASI IMPORTO DEI LAVORI, CON 2 O PIU IMPRESE ESECUTRICI: NO CSP E SI CSE (CHE REDIGE IL PSC".La norma, invece, ci dice che : CANTIERE PRIVATO NON SOGGETTO A PERMESSO DI COSTRUIRE (ma soggetto ad es. a DIA o attività edilizia libera) E CON IMPORTO DEI LAVORI SUPERIORE A 100.000 €: SI CSP E SI CSE

Marco De Bortoli ha detto...

Salve. Mi scusi se rispondo solo ora. L'interpretazione che Lei dà del termine "Permesso di Costruire" è esattamente quella che si ritrova nei regolamenti edilizi Comunali. L'interpretazione prevalente del significato di "Permesso di Costruire" che si legge all'art.90, comma 11 del Testo Unico sembra discostarsi però dal termine tecnico dei regolamenti Comunali, assumendo invece il più generico significato di "pratica edilizia". Questo perchè ogni Regolamento Comunale prevede specifiche attività da disciplinare con Permesso di costruire, altre con DIA, e vi sono anche notevoli differenze tra Comuni nell'applicazione di questa o quella pratica. Addirittura, all'interno degli stessi Comuni, vi sono aree che, per svariati motivi (come per esempio vincoli di tipo paesaggistico) prevedono, per la stessa attività edilizia, a volte la D.I.A., a volte il Permesso di Costruire. Pertanto, considerare il "Permesso di Costruire" del testo Unico identico al "Permesso di Costruire" urbanistico creerebbe delle grosse disomogeneità di applicazione anche in territori adiacenti, quando invece l'intenzione del legislatore era quella di identificare cantieri di piccole dimensioni(per cui non è necessario il CSP) e cantieri più complessi e strutturati (ove si ritiene fondamentale una progettazione della sicurezza).
Le faccio un esempio: la mia esperienza mi ha portato a dover consegnare un Permesso di Costruire per la realizzazione di un comignolo (poichè in area sottoposta a vincolo della sovraintendenza) ed una D.I.A. per un condominio di 40 appartamenti (poichè attuazione di un piano particolareggiato).
Proprio per queste ragioni si è formata l'opinione, ormai prevalente, che il significato di "Permesso di Costruire" che troviamo nel Testo Unico sia paragonabile ad un più generico "titolo edilizio".
Spero di essere stato chiaro.

Geom. Manuel Bertone ha detto...

chiedo scusa, ma non esistono "cantieri" che non necessitino di pratica edilizia , che sia DIA, SCIA, PERMESSO DI COSTRUIRE o altro. La norma, essendo di tipo "tecnico" fa riferimento ai Permessi di Costruire così come si intendono nel senso Urbanistico, senso che è ben definito da Normativa Nazionale e recepita da quelle Regionali (non decidono i Comuni). Non a caso la Corte Europea ha sentenziato che questa "deroga" che esclude i titoli abilitativi minori (dia e scia e simili) sia da bocciare.
Cordiali saluti

Unknown ha detto...

Salve avendo capito la sua preparazione vorrei porle un quesito..Se il committente sono due soggetti, magari due coniugi l'obbligo della nomina scatta per entrambi e in caso di sanzione verranno sanzionati entrambi? O magari come credo sia logico verra sanzionato un solo committente... Le chiedo questo perché mi e appena capitato... Hanno elevato due sanzioni di circa 1600 euro ciascuno ai due coniugi... In concessione figurano entrambi.. La ringrazio anticipatamente della sua event risposta ... Saluti

Unknown ha detto...

Salve,
In casa di lavori in quota con ponteggi, gru o cestelli, quale dei Dudley coordinatori deve essere nominato?
Ernesto Falcinelli

Anonimo ha detto...

Sono un ragazzo di 3°sup e avro una verifica tra poco e sono + che sicuro che ci sara la domanda : quale e' la differenza tra csp e cse? Ho letto sul libro ma non lo capisco potete spiegarmelo in termini meno "tecnici" per favore cioe... Cosa fa uno e cosa fa l'altro e magari qualche approfondimento? Grazie in anticipo.

Anonimo ha detto...

Salve
Se ci troviamo nel caso in cui ai sensi dell' art. 131 del dlgs 163/2006 si configura la presenza in cantiere di un unica impresa e, dunque, vengono redatti a carico dell'impresa appaltatrice, il PSS ed il POS, in questo caso la responsabilità in materia di sicurezza in corso d'opera su chi ricade ?
- Ricade esclusivamente sull'Impresa Appaltatrice ?
- Ricade anche sulla D.L. e perché ?
- Non ricade per nessun motivo sulla D.L. ?
- Ricade sulla D.L. che assolve le funzioni di CSE, in assenza di specifica altra nomina ?
La ringrazio anticipatamente per il suo contributo

Unknown ha detto...

Ciao! Scusate ma i commenti sono troppo tecnici e io continuo ad avere dubbi!
A breve ristrutturerò casa sulla carta interverranno due ditte: una per lavori edili e impianti ed una per gli infissi.
Probabilmente la ditta dei lavori edili si avvarrà di professionisti ma a noi fatturerà solo la ditta scelta. L'importo dei lavori è ben al di sotto dei 100.000. Nominerò il direttore dei lavori ma devo nominare anche un coordinatore della sicurezza?! Grazie mille

virgint ha detto...

salve, in caso di lavori in quota con cestelli, c'è obbligo di nomina di coordinatori? e se si, quali?e in caso di rifacimento di impermeabilizzazione del pavimento di un balcone?

Unknown ha detto...

Molto utile, grazie.

Unknown ha detto...

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